Dal 13 agosto sono entrate in vigore le novità previste per la somministrazione e vendita di alcolici.
Le ricapitoliamo, tenuto conto che anche la seconda scadenza, quella del 13 novembre è già applicata.

Divieto vendita e somministrazione alcolici nelle aree di servizio autostradali
Al fine della prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool, , l'articolo 14 dispone, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, il divieto della vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Nelle aree di servizio autostradali e' altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

Disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne
La disposizione prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, esteso anche alla vendita, dopo le tre di notte a:


  • titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (Rd n. 773/31), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari);

  • chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici;

  • circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive.
Per quanto concerne i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, questi devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

Questa disposizione non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

E' stato inserito l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.

Nei locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti l'etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti dell'alcol è divenuto efficace per i locali pubblici ove non si effettuino intrattenimenti dal 13 novembre scorso.



Nuove norme in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande

Dal 13 agosto sono entrate in vigore le novità previste per la somministrazione e vendita di alcolici.
Le ricapitoliamo, tenuto conto che anche la seconda scadenza, quella del 13 novembre è già applicata.



Confesercenti: non deve essere pagato nessun compenso. Non accettare verifiche da privati.

Pure essendo in fase tra SCF e Confesercenti Nazionale, la stesura di un protocollo d'intesa che potrebbe definire il giusto compenso tra gli esercenti della Confederazione ed SCF, continuano imperterrite le richieste da parte della Società consortile Fonografici (SCF), del pagamento di un compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori fonografici, relativo all'utilizzo di fonogrammi (dischi, CD o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci).



Confesercenti: corso di aggiornamento per i pubblici esercizi: "siamo pronti anche noi"

NOVARA - La Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., la Regione Piemonte ha adottato la nuova "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".



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